Contribuzione La Contribuzione

Contribuzione

La Contribuzione

Per i lavoratori dipendenti la contribuzione al Fondo può essere attuata mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando. 
Per i lavoratori che aderiscono volontariamente al Fondo e che sono interessati dal versamento dei contributi aggiuntivi di cui all’art. 1, comma 171, primo periodo, della Legge 205/2017, detti contributi si aggiungono a quelli sopra elencati.

Le modalità di contribuzione su base collettiva vengono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi. I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale. Al fine di poter verificare l’entità della contribuzione prevista dal contratto l’aderente lavoratore dipendente può consultare l’Allegato alla Nota informativa di interesse contenente le condizioni dei singoli contratti collettivi. La contribuzione decorre di norma dal mese successivo alla data di adesione, salvo diversa disposizione contrattuale. Le contribuzioni a carico degli aderenti lavoratori dipendenti sono trattenute mensilmente e versate al Fondo congiuntamente alla quota a carico del datore di lavoro (ove dovuta) ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio). Al momento dell’adesione l’aderente potrà inoltre fissare la contribuzione a suo carico anche in misura maggiore rispetto a quella determinata dalle fonti istitutive, optando per una delle percentuali contributive individuate dalle medesime fonti istitutive di riferimento. Successivamente, l’aderente potrà variare (in aumento o in diminuzione, nel rispetto della contribuzione minima prevista dai singoli contratti collettivi) la contribuzione scelta in qualsiasi momento, comunicandola al proprio datore di lavoro con decorrenza - di norma - dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa.
Gli aderenti, inoltre, possono variare la contribuzione a proprio carico scegliendo tra le opzioni previste dalle fonti istitutive oppure scegliendo una contribuzione superiore a quella minima ivi prevista, con incrementi progressivi, a scaglioni dello 0,50%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali.

L'aderente ha, inoltre, la facoltà due volte all’anno di effettuare dei versamenti aggiuntivi "una tantum" per il tramite del datore di lavoro, presentando allo stesso apposita richiesta scritta entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre con prelievo sulle contribuzioni, rispettivamente, del secondo e del quarto trimestre.

Ogni aderente ha, altresì, la facoltà di versare direttamente al Fondo - mediante bonifico bancario - una contribuzione volontaria aggiuntiva.

I dipendenti del settore privato possono contribuire anche con la sola quota del TFR. Un lavoratore del settore privato con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 e non ancora iscritto a forme pensionistiche complementari potrà versare il TFR in misura parziale secondo quanto previsto dagli accordi o contratti collettivi. Qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari tale lavoratore potrà contribuire con una quota di TFR non inferiore al 50% dello stesso e con la possibilità di incrementi successivi.

I lavoratori autonomi, i lavoratori parasubordinati e i soggetti fiscalmente a carico possono determinare autonomamente la misura della contribuzione e la periodicità dei versamenti. Le modalità di contribuzione sono previste negli appositi Regolamenti approvati dal C.d.A., disponibili presso gli uffici e sul sito internet del Fondo.

FONDEMAIN C.F. - 91037010070
Fondo pensione complementare per i lavoratori operanti nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta
Iscrizione Albo COVIP numero 142 - Soggetto a vigilanza COVIP