Vantaggi fiscali Vantaggi fiscali

Vantaggi fiscali

Vantaggi fiscali

Tutte le fasi di partecipazione a FONDEMAIN godono di un regime fiscale di particolare favore. 

I contributi.

I contributi versati sono deducibili dal reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non va considerato il flusso di TFR conferito, mentre va incluso il contributo eventualmente versato dal datore di lavoro.

Questo comporta che i contributi non concorrono a formare il reddito imponibile e, pertanto, che l’aderente beneficia di un risparmio fiscale pari all'aliquota IRPEF dell'ultimo scaglione del proprio reddito.
Allo sconto fiscale per i lavoratori dipendenti provvede il datore di lavoro, in relazione alla contribuzione da questo versata, direttamente in busta paga senza alcun adempimento a carico dell'aderente. 

Per i lavoratori dipendenti privati di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, è possibile dedurre contributi per un importo superiore al predetto limite: dal 6° al 25° anno di permanenza possono dedurre le somme non dedotte nei primi 5 anni di iscrizione, con un importo annuo di deduzione comunque non superiore a € 7.746,86.

Per gli aderenti lavoratori del settore pubblico tale limite di deducibilità decorre dai versamenti contributivi effettuati a partire dal 1° gennaio 2018. Precedentemente il limite annuo di deducibilità fiscale era rappresentato dal minore importo risultante tra: il 12% del reddito annuo complessivo; comunque non oltre 5.164,57 euro in valore assoluto; il doppio del TFR destinato al Fondo per i redditi da lavoro dipendente.

I contributi eccedenti i limiti annui, possono essere comunicati l’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento al Fondo.

Gli aspetti fiscali sopra rappresentati sono validi per le somme maturate a partire dal 1° gennaio 2007 per gli aderenti iscritti dopo il 24/04/93 e in via opzionale per i cosiddetti “vecchi iscritti”.

I rendimenti.

I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20%, salva la parte dei rendimenti derivanti da investimenti in titoli pubblici (o a questi equiparati) che sono tassati con aliquota del 12,50%. Complessivamente, si tratta di aliquote più basse di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria (pari al 26%).

Le prestazioni.

Anche le prestazioni godono di una tassazione agevolata. 
In particolare, le prestazioni per i lavoratori del settore privato maturate a partire dal 1° gennaio 2007 (per lavoratori del settore pubblico in relazione ai montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2018) sono sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un’aliquota decrescente all’aumentare degli anni di partecipazione al Fondo. 
Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

Per maggiori informazioni sulla fiscalità si veda il Documento sul Regime fiscale.

FONDEMAIN C.F. - 91037010070
Fondo pensione complementare per i lavoratori operanti nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta
Iscrizione Albo COVIP numero 142 - Soggetto a vigilanza COVIP