Contribuzione

TFR

Come noto, per i lavoratori dipendenti il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%).

Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la propria pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma versato direttamente a FONDEMAIN. La rivalutazione del TFR versato a FONDEMAIN, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. È allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento che si andranno a fare (v. Linee di investimento).

N.B:: la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; non è poosibile pertanto cambiare idea.
È importante sapere, inoltre, che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. Prestazioni prima del pensionamento).

Dipendenti del settore privato

I dipendenti del settore privato al momento dell’adesione sono tenuti al versamento del TFR nella loro posizione individuale aperta presso FONDEMAIN.

La percentuale di TFR che è possibile versare al Fondo varia in base alla data di ingresso nel mondo del lavoro da parte dell’iscritto e al settore di appartenenza. Il lavoratore del settore privato iscritto alla previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 deve destinare integralmente il TFR maturando al Fondo. Il lavoratore del settore privato iscritto alla previdenza Obbligatoria prima del 28 aprile 1993 può scegliere se destinare anche solo una parte del TFR maturando al Fondo.

Dipendenti del settore pubblico

I dipendenti pubblici che si iscrivono sono tenuti alla destinazione del TFR a FONDEMAIN.
Le quote di TFR destinate a previdenza complementare non sono versate al Fondo trimestralmente ma sono accantonate figurativamente presso l’INPS (gestione ex INPDAP) che provvede a contabilizzarle e a rivalutarle secondo un tasso di rendimento determinato in base alla media dei rendimenti netti di un “paniere” di Fondi pensione appositamente individuati dal Ministero dell’ Economia e Finanze. Il trasferimento di queste somme al Fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità di iscrizione all’INPS (gestione ex INPDAP): quando si verifica questa circostanza, l’INPS (gestione ex INPDAP) provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati nella posizione individuale dell’iscritto presso FONDEMAIN.

Il lavoratore del settore pubblico con contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 deve destinare integralmente il TFR maturando al Fondo. Il lavoratore del settore pubblico con contratto a tempo indeterminato prima del 01/01/2001 può destinare solo una parte del TFR maturando al Fondo. 

FONDEMAIN C.F. - 91037010070
Fondo pensione complementare per i lavoratori operanti nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta
Iscrizione Albo COVIP numero 142 - Soggetto a vigilanza COVIP