Nuove modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto importanti novità in materia di previdenza complementare, tra l’altro ampliando le modalità con cui gli aderenti potranno percepire le prestazioni maturate presso il Fondo.
La finalità è offrire maggiore flessibilità nella gestione del proprio risparmio previdenziale, consentendo a ciascun iscritto di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
Le nuove prestazioni pensionistiche sono alternative alla tradizionale rendita vitalizia e possono essere richieste dagli aderenti al momento del pensionamento. Esse presentano alcune caratteristiche comuni:
- le somme sono erogate direttamente dal Fondo pensione;
- il montante residuo continua a essere investito presso il Fondo e il relativo valore può aumentare o diminuire in funzione dei risultati della gestione finanziaria;
- le diverse modalità di prestazione non sono tra loro combinabili;
- una volta iniziata l’erogazione, la scelta è generalmente irrevocabile, salvo la possibilità di convertire successivamente il montante residuo in una rendita vitalizia, ove prevista;
- dopo l’accesso alla prestazione non è più possibile esercitare le facoltà tipiche della fase di accumulo (anticipazioni, trasferimenti, RITA), fatta salva la possibilità di cambiare comparto nei limiti previsti dal Fondo;
- dopo l’accesso alla prestazione non è più possibile proseguire la contribuzione, salvo il caso in cui l’interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro con TFR;
- in caso di decesso del beneficiario, il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati dall’aderente al momento della richiesta della prestazione;
- non è possibile cumulare tali prestazioni con un’eventuale RITA già in corso di erogazione.
N.B.: le nuove modalità di prestazione non garantiscono un reddito per tutta la durata della vita del beneficiario. L’importo e la durata effettiva delle somme percepite dipendono dalla modalità scelta e dall’andamento della gestione finanziaria; pertanto, il capitale disponibile potrebbe esaurirsi durante il periodo di pensionamento.
1. Rendita a durata definita – a decorrere dal 1° luglio 2026
L’aderente potrà scegliere di ricevere un assegno periodico per un numero di anni prestabilito, determinato sulla base dell’aspettativa di vita attesa. Le modalità di funzionamento sono in via di definizione da parte del Fondo.
Fiscalità: si applica il regime fiscale previsto per le prestazioni in forma di capitale: la tassazione riguarda esclusivamente la parte non già assoggettata a imposta, con un’aliquota del 15%, riducibile dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.
2. Prelievi liberamente determinabili – a decorrere dal 1° luglio 2026
L’aderente potrà scegliere liberamente quando effettuare i prelievi e per quale importo.
L’ammontare prelevabile non potrà tuttavia eccedere quello teoricamente erogabile attraverso la suddetta rendita a durata definita. Le modalità di funzionamento sono in via di definizione da parte del Fondo.
Fiscalità: si applica il medesimo regime previsto per le prestazioni in forma di capitale: soltanto sulla parte non già assoggettata a imposta e aliquota del 15%, riducibile fino al 9% in funzione degli anni di partecipazione alla previdenza complementare.
3. Erogazione frazionata del montante – a decorrere dal 31 ottobre 2026
Sarà inoltre possibile richiedere l’erogazione del montante accumulato mediante rate periodiche distribuite nel tempo. La durata del piano di erogazione sarà scelta dall’aderente e non potrà essere inferiore a cinque anni.
Fiscalità: questa modalità risulta generalmente meno favorevole sotto il profilo fiscale. L’aliquota applicabile è pari al 20% e si riduce progressivamente fino al 15% per gli aderenti con almeno 35 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), con deliberazione del 25 giugno 2026, ha emanato le Istruzioni applicative concernenti le suddette nuove prestazioni pensionistiche.
Il Fondo procederà agli adeguamenti statutari, regolamentari e operativi necessari per l’implementazione delle nuove modalità di prestazione. In conformità alle disposizioni COVIP, durante il periodo transitorio il Fondo acquisirà comunque le richieste degli aderenti interessati alle nuove prestazioni e provvederà alla relativa erogazione una volta completati tutti gli adeguamenti necessari, che dovranno comunque essere ultimati entro e non oltre il 31 dicembre 2026.
Dell’avvenuta piena operatività delle nuove prestazioni e delle relative modalità di richiesta sarà poi data tempestiva comunicazione agli iscritti.
Gli aderenti interessati possono rivolgersi al Fondo per eventuali chiarimenti e approfondimenti.