Tassazione Finale
Regime fiscale delle prestazioni del Fondo Pensione - aderenti settore privato
Le prestazioni dei fondi pensione sono tassate secondo le norme fiscali vigenti nei periodi in cui è stato accumulato il montante.
La normativa distingue tre periodi:
- dal 1° gennaio 2007 (con il regime illustrato nelle sezioni seguenti);
- dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006;
- fino al 31 dicembre 2000.
Per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 continuano ad applicarsi le regole precedenti, tranne quelle previste dall’art. 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR (c.d. riliquidazione).
Informazioni
Prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica (rendite)
Montanti maturati dal 1° gennaio 2007
Le rendite sono tassate con una ritenuta del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino a un massimo di 6 punti percentuali (aliquota minima 9%).
La tassazione si applica solo sul montante non già precedentemente tassato.
Sono quindi esclusi i rendimenti finanziari già assoggettati a imposta e i contributi versati che non sono stati dedotti.
Il rendimento annuale della rendita, rivalutato dall’assicurazione, è tassato con imposta sostitutiva del 26%.
Se la rivalutazione deriva da titoli di Stato o equiparati, l’imponibile è ridotto del 48,08%, per tener conto della minore tassazione (12,5%) di questi strumenti.
Prestazioni pensionistiche in forma di capitale
Dal 1° gennaio 2007
Il capitale può essere richiesto, di norma, fino al 50% del montante accumulato.
Si applica una ritenuta del 15%, riducibile dello 0,30% per ogni anno oltre il 15°, fino a un massimo di 6 punti percentuali (aliquota minima 9%).
La base imponibile esclude i rendimenti già tassati e i contributi non dedotti.
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
La parte imponibile della RITA è tassata con un’aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione, fino a un massimo di 6 punti (aliquota minima 9%).
Chi percepisce la RITA può scegliere, tramite dichiarazione dei redditi, di rinunciare alla tassazione sostitutiva e applicare la tassazione ordinaria IRPEF.
Le somme erogate sono imputate, ai fini della tassazione, in ordine temporale:
- prima alla quota maturata fino al 31 dicembre 2000,
- poi a quella 2001-2006,
- infine alla quota dal 2007 in poi.
Anticipazioni
La tassazione varia in base alla motivazione della richiesta:
- spese sanitarie importanti: tassazione del 15%, riducibile dello 0,30% per ogni anno oltre il 15°, fino ad arrivare al minimo del 9%;
- acquisto o ristrutturazione della prima casa: ritenuta del 23%;
- altre esigenze personali: ritenuta del 23%.
In tutti i casi, l’imponibile è calcolato al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti.
Riscatti
I seguenti riscatti sono tassati con una ritenuta del 15%, riducibile fino al 9%:
- riscatto parziale al 50% per inoccupazione tra 12 e 48 mesi, mobilità o cassa integrazione;
- riscatto totale per invalidità permanente grave o inoccupazione oltre 48 mesi;
- riscatto totale per decesso dell’aderente.
I riscatti per altre cause (c.d. volontari) vengono tassati con una ritenuta del 23%.
In tutti i casi l’imponibile esclude rendimenti già tassati e contributi non dedotti.
Trasferimenti
Il trasferimento della posizione verso un’altra forma pensionistica è esente da imposte.
Regime fiscale dei montanti maturati entro il 31 dicembre 2006
Fino al 31 dicembre 2000:
- rendita: tassazione IRPEF ordinaria sull’87,5% della rata-base;
- capitale:
- “vecchi iscritti”: tassazione separata con aliquota TFR;
- nuovi iscritti: aliquota media del reddito di riferimento.
Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006:
- rendita e riscatti volontari: tassazione IRPEF ordinaria sulla parte non già tassata;
- capitale, anticipazioni e riscatti involontari: tassazione separata calcolata su reddito medio di riferimento;
- le anticipazioni includono anche la componente finanziaria.
La tassazione separata si basa su aliquote e scaglioni validi nell’anno in cui matura il diritto alla prestazione.
Regime opzionale per i "vecchi iscritti"
Al momento del pensionamento, i vecchi iscritti possono scegliere tra:
- ricevere tutto in capitale, applicando le regole fiscali vigenti al 31.12.2006 anche sui montanti maturati dopo il 2007;
- applicare il regime dal 2007, che consente la prestazione in capitale fino al 50% e applica la tassazione ridotta (15-9%).
Regime fiscale delle prestazioni del Fondo Pensione - aderenti settore pubblico
Le prestazioni erogate dai fondi pensione sono assoggettate alla tassazione prevista dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. Vengono individuati tre distinti periodi fiscali che si applicano rispetto ai momenti nei quali la posizione è stata accumulata nel fondo pensione:
- a partire dal 1° gennaio 2018;
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2017;
- nel periodo fino al 31 dicembre 2000.
Informazioni
Prestazioni (settore pubblico) - regole per periodo di maturazione
- Montanti dal 1° gennaio 2018
- Rendite: ritenuta del 15% riducibile fino al 9%.
- Capitale: ritenuta del 15% riducibile fino al 9%.
- Montanti 2001–2017
- Rendite: tassazione ordinaria IRPEF solo sulla parte non già tassata. I rendimenti annualmente prodotti dalle rendite sono tassati con imposta del 26%.
- Capitale: tassazione separata con esclusione della componente già tassata (entro certi limiti).
- Montanti fino al 31 dicembre 2000
- Rendite: tassazione sull’87,5% della rata-base.
- Capitale: tassazione separata.
RITA (settore pubblico)
La parte imponibile della RITA è tassata con un’aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione, fino a un massimo di 6 punti (aliquota minima 9%).
Chi percepisce la RITA può scegliere, tramite dichiarazione dei redditi, di rinunciare alla tassazione sostitutiva e applicare la tassazione ordinaria IRPEF.
Le somme sono imputate prima ai periodi più vecchi (fino al 2000, poi 2001-2017, infine dal 2018).
Anticipazioni (settore pubblico)
Montanti fino al 2017: tassazione separata.
Montanti dal 2018:
- 15-9% per spese sanitarie;
- 23% per prima casa;
- 23% per congedi o formazione.
Riscatti settore pubblico
Per cause non dipendenti dalla volontà delle parti:
- fino al 2017: tassazione separata;
- dal 2018: ritenuta 15-9%.
Riscatti volontari/immediati:
- fino al 2006: tassazione ordinaria;
- dal 2007: ritenuta del 23%.
Trasferimenti
I trasferimenti verso altre forme pensionistiche sono esenti da imposte.
Regime fiscale dei montanti maturati entro il 31 dicembre 2000
Si applicano le seguenti norme tributarie previgenti:
- per la rendita, imposizione ordinaria Irpef sull’87,5 per cento della c.d. rata-base;
- per le somme una tantum, tassazione separata con aliquota del Tfr per i “vecchi” iscritti e aliquota media determinata in base al reddito di riferimento per i nuovi iscritti.
Tassazione finale: regime fiscale delle prestazioni - aderenti settore pubblico
Informazioni
Prestazioni (settore pubblico) - regole per periodo di maturazione
- Montanti fino al 31 dicembre 2000
Valgono le regole sopra esposte:
- rendita tassata sull’87,5% della rata-base;
- capitale con tassazione separata.
- Montanti 2001-2017
- Rendite
Tassazione ordinaria IRPEF solo sulla parte non già tassata.
I rendimenti in fase di erogazione sono tassati con imposta del 26%.
- Capitale
Tassazione separata con esclusione della componente finanziaria già tassata (entro certi limiti).
L’Agenzia delle Entrate procede successivamente alla riliquidazione in base all’aliquota media dei 5 anni precedenti.
- Montanti dal 1° gennaio 2018
- Rendite: ritenuta del 15% riducibile fino al 9%.
- Capitale: stessa aliquota 15%-9%.
RITA (settore pubblico)
Stesse regole del settore privato: ritenuta 15% riducibile fino al 9% o opzione per tassazione ordinaria.
Le somme sono imputate prima ai periodi più vecchi (fino al 2000, poi 2001-2017, infine dal 2018).
Anticipazioni (settore pubblico)
- Montanti fino al 2017: tassazione separata.
- Montanti dal 2018:
- 15-9% per spese sanitarie;
- 23% per prima casa;
- 23% per congedi o formazione.
Riscatti settore pubblico
Per cause non dipendenti dalla volontà delle parti:
- fino al 2017: tassazione separata;
- dal 2018: ritenuta 15-9%.
- Riscatti volontari/immediati:
- fino al 2006: tassazione ordinaria;
- dal 2007: ritenuta del 23%.
Trasferimenti
I trasferimenti verso altre forme pensionistiche sono esenti da imposte.