Prima del pensionamento
Durante la contribuzione al Fondo pensione, l’aderente può utilizzare o variare la destinazione delle somme accantonate, grazie alle cosidette “prestazioni prima del pensionamento”: anticipazione, riscatto e trasferimento.
Anticipazione
L’aderente può innanzitutto richiedere un anticipo della posizione maturata per i seguenti casi e nelle seguenti misure:
Spese sanitarie
Per gli aderenti del settore pubblico: decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata, per spese sanitarie sostenute – per sè o per i familiari fiscalmente a carico – per terapie e/o interventi straordinari e di particolare gravità riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche: – che comportino, ciascuno, una spesa non inferiore a 1.000 euro; – che siano effettivamente sostenute dal richiedente e non siano a carico del SSN o coperte da altre forme di sovvenzione e di assicurazione;
Acquisto o ristrutturazione prima casa
Per gli aderenti del settore privato e del settpre pubblico: decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata, per spese per l’acquisto o la costruzione, su suolo proprio, della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il cui ammontare sia pari o superiore a 2.500 euro;
Ulteriori necessità
Per gli aderenti del settore pubblico: decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata, per spese da sostenere durante i periodi di fruizione di congedi per la formazione e/o parentali.
Per i lavoratori pubblici le somme che possono essere richieste a titolo di anticipazione non includono le contribuzioni figurative accantonate presso l’Inps (Gestione ex Inpdap), rappresentate dal TFR e dall’eventuale bonus del 1,5% per gli optanti.
Tabella riassuntiva
| Tipo di anticipazione | Spese sanitarie | Casa | Ulteriori esigenze | Congedi | |
| LAVORATORI PRIVATI | |||||
| LAVORATORI PUBBLICI | |||||
| Quando poterla richiedere | Sempre per lavoratori privati Dopo 8 anni lavoratori pubblici |
Dopo 8 anni | Dopo 8 anni | Dopo 8 anni | |
| Quanto poter richiedere | 75% del montante accumulato | 75% del montante accumulato | 30% del montante accumulato | 30% del montante accumulato | |
| Tassazione | Lavoratori privati | 15% - 9% | 23% | 23% | - |
| Lavoratori pubblici | Tassazione separata | Tassazione separata | - | Tassazione separata | |
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale (ad esempio, trasferimento da altro Fondo pensione o adesione a Fondemain conseguente a fusione con altro Fondo di previdenza complementare).
Reintegro
A tutti gli iscritti, ai quali sia stata erogata un’anticipazione, è riconosciuta la facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo.
Tassazione lavoratori del settore privato
Le somme richieste come anticipazione per spese sanitarie sono tassate con una aliquota che varia dal 15% al 9% in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare. Dal sedicesimo anno di iscrizione a forme di previdenza complementare la percentuale di tassazione è infatti ridotta, ogni anno di 0,30 punti percentuali, fino ad un minimo del 9%.
Le somme richieste a titolo di anticipazione per acquisto e ristrutturazione della prima casa e per ulteriori esigenze sono tassate con una aliquota del 23%.
Gli aspetti fiscali che qui rappresentiamo sono validi per le somme maturate a partire dal 1° gennaio 2007 per gli aderenti iscritti dopo il 24/04/93.
Tassazione lavoratori del settore pubblico
Le somme richieste a titolo di anticipazione sono soggette a tassazione separata. L’aliquota viene calcolata al momento dell’erogazione dell’anticipazione sulla base degli anni di contribuzione al Fondo e delle somme accantonate nella posizione individuale. L’anno successivo a quello dell’erogazione L’Agenzia delle Entrate procederà al conguaglio sulla base dell’effettivo reddito IRPEF.
Per maggiori informazioni sulla fiscalità si veda il Documento sul Regime fiscale.
Riscatto
In presenza di determinate situazioni, è possibile inoltre riscattare, in tutto (riscatto totale) o in parte (riscatto parziale), la posizione maturata prima del raggiungimento del pensionamento
Lavoratori del settore privato
L’aderente può richiedere il riscatto immediato parziale (50% o 75%) o totale (100%) in caso di:
- cessazione del rapporto di lavoro.
Tassazione: 23% (dal 2007)
Lavoratori del settore privato
L’aderente può richiedere il riscatto totale (100%) in caso di:
- invalidità permanente che comporti una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3;
- cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per oltre 48 mesi.
Tassazione: 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo in una forma di previdenza complementare, fino ad un’aliquota minima del 9% (dal 2007)
Lavoratori del settore privato
L’aderente può richiedere il riscatto parziale (50%) in caso di:
- cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo tra 12 e 48 mesi;
- cessazione connessa a un periodo di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
- ricorso da parte del datore a procedure di cassa integrazioni guadagni a zero ore per un periodo di almeno 12 mesi consecutivi;
- ricorso da parte del datore a procedure di esodo incentivato.
Tassazione: 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo in una forma di previdenza complementare, fino ad un’aliquota minima del 9% (dal 2007)
Lavoratori del settore privato
In caso di decesso dell’iscritto prima del pensionamento, la posizione individuale sarà versata a eventuali beneficiari designati dall’aderente o agli eredi. In mancanza di tali figure, la posizione resterà acquisita al Fondo.
Tassazione: 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo in una forma di previdenza complementare, fino ad un’aliquota minima del 9% (dal 2007)
Lavoratori del settore pubblico
L’aderente lavoratore pubblico può richiedere di riscattare tutta la posizione personale (100%) in caso di:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- trasferimento della sede di lavoro all’esterno della Regione Autonoma Valle d’Aosta;
- pensionamento senza aver maturato i requisiti per le prestazioni pensionistiche complementari.
Tassazione: 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo in una forma di previdenza complementare, fino ad un’aliquota minima del 9% (dal 2018)
Tassazione: separata. L’aliquota viene calcolata al momento dell’erogazione sulla base degli anni di contribuzione al Fondo e delle somme accantonate nella posizione individuale. L’anno successivo a quello dell’erogazione l ’Agenzia delle Entrate procederà al conguaglio sulla base dell’effettivo reddito IRPEF (ante 2018).
Lavoratori del settore pubblico
In caso di decesso dell’iscritto prima del pensionamento, la posizione individuale sarà la posizione individuale sarà versata, nell’ordine, al coniuge oppure ai figli oppure, se fiscalmente a carico, ai genitori. In mancanza di tali soggetti e di diverse disposizioni, la posizione resterà acquisita al Fondo.
Tassazione: 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo in una forma di previdenza complementare, fino ad un’aliquota minima del 9% (dal 2018)
Tassazione: separata. L’aliquota viene calcolata al momento dell’erogazione sulla base degli anni di contribuzione al Fondo e delle somme accantonate nella posizione individuale. L’anno successivo a quello dell’erogazione l ’Agenzia delle Entrate procederà al conguaglio sulla base dell’effettivo reddito IRPEF (ante 2018).
Trasferimento
Nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione durante la fase di accumulo tutti gli aderenti possono trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare cui accede in relazione alla nuova attività lavorativa.
In tutti gli altri casi il trasferimento (volontario) può avvenire dopo almeno due anni di partecipazione al Fondo per gli aderenti del settore privato e tre per gli aderenti del settore pubblico.
Tale tipologia di prestazione non è soggetta a tassazione.