FAQs
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Informazioni generali
Che cos'è Fondemain?
FonDemain è il Fondo pensione complementare di tipo negoziale destinato a tutti lavoratori operanti nella Regione autonoma Valle d’Aosta: dipendenti, sia privati sia pubblici, ai soggetti fiscalmente a loro carico, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori parasubordnati. Il Fondo nasce per volere dei Sindacati federali dei lavoratori, delle Associazioni dei datori di lavoro, della Regione e degli Enti locali.
Che cos'è un Fondo pensione complementare?
È una associazione, senza scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello gestito da INPS/INPDAP.
Che differenza c'è tra un fondo "chiuso", come Fondemain, ed un fondo "aperto"?
Fondemain è un Fondo “chiuso” nel senso che si rivolge ad una platea ben definita (i lavoratori operanti nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta). Le parti contrattuali oltre a stabilire le contribuzioni a carico dei soggetti interessati, aziende e lavoratori, stabiliscono anche le regole e le norme a cui Fondemain deve attenersi. Inoltre, le aziende e i lavoratori (attraverso il sistema elettivo) scelgono gli amministratori di Fondemain.
Il Fondo aperto, invece, è uno strumento previdenziale istituito da soggetti autorizzati dalla legge (Sim, SGR, assicurazioni e banche) “aperto” a più categorie di persone e a cui si può aderire individualmente o collettivamente. L’adesione collettiva al Fondo pensione aperto avviene attraverso un contratto collettivo, un accordo collettivo, un accordo plurimo e, in via residuale, anche attraverso un regolamento aziendale.
I lavoratori iscritti non possono scegliere gli amministratori del Fondo pensione aperto.
Che cos'è un Fondo pensione multicomparto?
È un Fondo pensione in cui sono previsti più comparti di investimento, ognuno con un profilo rischio – rendimento differente. L’iscritto ha la possibilità di scegliere il comparto cui aderire in funzione del proprio profilo di rischio – rendimento, delle sue esigenze, dei suoi bisogni e dell’orizzonte temporale di permanenza nel Fondo.
Che cosa si intende per Fondo a contribuzione definita?
Si tratta di un Fondo in cui l’ammontare della contribuzione a carico del lavoratore è certo e prestabilito, mentre l’entità della prestazione finale dipende dai contributi versati e dai risultati della gestione finanziaria. Fopadiva è a contribuzione definita.
Che cosa significa capitalizzazione individuale?
In un Fondo a capitalizzazione, la contribuzione affluisce in “conti individuali”. Al termine del periodo di accumulazione l’iscritto riceverà una prestazione la cui entità è determinata dai versamenti effettuati e dai relativi rendimenti.
Che cosa è la "posizione individuale"?
La posizione individuale, di ogni aderente, corrisponde alla somma della contribuzione versata al Fondo più i rendimenti realizzati, al netto delle spese. Tale ammontare verrà indicato sistematicamente tramite una comunicazione periodica. Inoltre, dove già attivo, sarà possibile conoscere l’andamento della propria posizione direttamente accedendo all’area riservata.
Quali sono gli Organi del Fondo ?
Gli Organi del Fondo sono:
- L’Assemblea dei Delegati;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente e il Vice-Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Direttore Generale Responsabile del Fondo;
- Il Controllo interno;
- La Funzione Finanza
Gli Organi durano in carica 3 anni, che è un limite invalicabile.
Chi elegge il Consiglio di Amministrazione?
L’Assemblea dei Delegati, composta in maniera paritetica da lavoratori e datori di lavoro.
Chi elegge i Delegati?
Tutti gli associati.
I lavoratori come sono rappresentati in Fondemain?
Fondemain è un’associazione senza scopo di lucro gestita dagli iscritti mediante il criterio della rappresentanza. I lavoratori aderenti partecipano alla vita del Fondo mediante l’elezione diretta dei delegati dell’Assemblea, che eleggono gli organi di amministrazione e controllo (Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori) tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
Fondemain non è gestito dalle parti sociali.
Il soggetto fiscalmente a carico può votare i delegati di assemblea del Fondo e/o ricoprire cariche associative?
No. I soggetti fiscalmente a carico, o ex fiscalmente a carico, iscritti al Fondo, non partecipano all’elezione degli Organi del Fondo, né possono ricoprire la carica di Delegato all’Assemblea.
Che cos’è la COVIP e quali sono le sue attribuzioni?
La COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è l’autorità pubblica preposta a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei Fondi pensione nonché la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema complessivo della previdenza complementare.
Che cos'è un reclamo?
Il reclamo è una comunicazione scritta, indirizzata al Fondo pensione, con la quale si intendono segnalare irregolarità, criticità o anomalie relative alla gestione del Fondo stesso.
Come inviare un reclamo?
Per presentare un reclamo al proprio Fondo pensione, bisogna compilare e spedire al Fondo il modulo di presentazione dei reclami che si trova nella sezione “Reclami” del sito.
È possibile presentare un reclamo per conto di terzi?
Sì. Per presentare un reclamo per conto di un altro soggetto è necessaria una delega da parte del soggetto interessato. In tal caso, chi effettua l’invio deve indicare chiaramente qual è il soggetto per conto del quale il reclamo è presentato. Il reclamo deve contenere la firma del soggetto che ha dato l’incarico o recare in allegato una copia dell’incarico conferito.
Se l’invio viene fatto da uno studio legale, un’associazione di tutela dei consumatori o un patronato, questi sono tenuti a indicare nel reclamo le proprie valutazioni, cioè gli elementi in base ai quali reputano che la situazione lamentata sia fondata.
Il reclamo deve inoltre contenere l’indirizzo del soggetto per conto del quale è presentato.
Se non ricevo risposta dal Fondo o la risposta non mi soddisfa cosa posso fare?
Se il Fondo pensione non ha fornito una risposta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta o la risposta fornita non è ritenuta soddisfacente, si può segnalare la situazione direttamente alla COVIP attraverso un esposto.
Che cos'è un esposto?
L’esposto è una comunicazione scritta, indirizzata alla COVIP, con la quale si intendono segnalare irregolarità, criticità o anomalie relative alla gestione di un Fondo pensione.
Quando è possibile scrivere direttamente alla COVIP?
È possibile scrivere alla COVIP, dopo essersi rivolti al Fondo, se:
- il Fondo pensione interessato non ha fornito una risposta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta;
- la risposta fornita non è ritenuta soddisfacente.
È comunque possibile scrivere direttamente alla COVIP in situazioni di particolare gravità e urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli iscritti al Fondo; di norma, sono tali le situazioni segnalate da associazioni o da altri organismi di rappresentanza degli iscritti.
La COVIP non prende in considerazione gli esposti anonimi.
Come deve essere inviato l'esposto direttamente a COVIP?
L’invio di un esposto alla COVIP non richiede particolari formalità. L’esposto deve avere come destinatario principale la COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione e deve essere trasmesso:
- mediante servizio postale al seguente indirizzo: Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma
oppure - via fax al numero: 06.69506.306
oppure - da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.covip.it
È possibile presentare un esposto per conto di terzi?
Per presentare un esposto per conto di un altro soggetto è necessaria una delega da parte del soggetto interessato. In tal caso, chi effettua l’invio deve indicare chiaramente qual è il soggetto per conto del quale l’esposto è presentato e questo deve contenere almeno la firma del soggetto che ha dato l’incarico o recare in allegato una copia dell’incarico conferito.
Se l’invio viene fatto da uno studio legale, un’associazione di tutela dei consumatori o un patronato, questi sono tenuti a indicare nell’esposto le proprie valutazioni, cioè gli elementi in base ai quali reputano che la situazione lamentata sia fondata.
L’esposto deve inoltre contenere l’indirizzo del soggetto per conto del quale è presentato. La COVIP può, infatti, ritenere opportuno indirizzare eventuali comunicazioni di riscontro anche a quest’ultimo.
Adesione
Chi può aderire al Fondo Pensione?
Possono aderire:
- i lavoratori dipendenti che svolgono attività nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle parti istitutive del Fondo, o che abbiano sottoscritto appositi accordi, le cui tipologie di rapporto di lavoro comprese nell’area dei destinatari sono definite dai singoli contratti e accordi di settore nazionali, territoriali o aziendali;
- i lavoratori non dipendenti che svolgono attività nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta quali: i lavoratori autonomi rappresentati dalle parti istitutive del Fondo e i lavoratori parasubordinati;
- i soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori dipendenti aderenti al Fondo per i quali si chiede l’attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo.
Scarica la Nota informativa per conoscere nel dettaglio chi può aderire al fondo.
È obbligatorio aderire al Fondo pensione?
No, l’adesione è volontaria. Se non si aderisce al Fondo però si perde la possibilità di poter godere del contributo dell’azienda e dei vantaggi fiscali.
Come si aderisce al Fondo pensione?
Tramite la compilazione e la sottoscrizione del modulo di adesione. Tale modulo è anche disponibile presso la Direzione del personale della propria azienda o presso gli uffici amministrativi del Fondo.
L’aderente, prima di procedere con l’iscrizione, deve prendere visione delle Informazioni chiave per l’aderente , de La mia Pensione Complementare, versione standardizzata e dell’ulteriore documentazione informativa messa a disposizione dal Fondo.
Dove posso trovare le documentazioni per iscrivermi?
La documentazione (modulo e scheda) è consultabile e scaricabile da questo sito, ma si può richiedere presso i datori di lavoro, le Organizzazioni sindacali sottoscrittici dell’accordo istitutivo del Fondo e presso il Fondo stesso.
Quando si può aderire?
Il lavoratore può manifestare la volontà di aderire a Fondemain in qualunque momento.
In cosa consiste la quota associativa?
La quota associativa serve a garantire il funzionamento del Fondo. Per i lavoratori dipendenti è trattenuta in misura paritetica dalla contribuzione a carico del datore di lavoro e da quella a carico del lavoratore. L’entità viene determinata annualmente del Consiglio di Amministrazione del Fondo pensione e sottoposta all’approvazione dell’Assemblea di Delegati.
Cosa si intende per lavoratori di prima occupazione?
Per lavoratori di prima occupazione, successiva al 28/04/1993, devono intendersi tutti coloro che, a questa data, non avevano una posizione assicurativa aperta presso un qualsiasi ente previdenziale pubblico.
Essi, qualora decidano di aderire al Fondo, devono versare il 100% del TFR che matura dalla data di adesione al Fondo.
Il TFR eventualmente già accantonato alla data di adesione resta presso l’azienda e si rivaluta secondo le norme di legge.
Perché un lavoratore giovane dovrebbe aderire a Fondemain?
Per i lavoratori giovani l’adesione a Fondemain è di fondamentale importanza. Questa scelta, infatti, consente di integrare la pensione che gli sarà erogata dall’INPS (in futuro sempre più ridotta per effetto delle riforme intervenute) con una prestazione pensionistica complementare.
Il lavoratore prossimo alla pensione ha convenienza ad iscriversi a Fondemain?
Tutti i lavoratori dipendenti hanno convenienza a iscriversi a Fondemain perché in questo modo ottengono il contributo dell’azienda.
Inoltre usufruiscono, sulla parte di contribuzione posta a carico loro e dell’azienda, delle deduzioni fiscali che sono pari all’aliquota marginale di riferimento del reddito IRPEF.
Il lavoratore che non raggiunge i requisiti minimi di contribuzione a Fopadiva non perde nulla, ma ha il diritto a riscattare la propria posizione individuale, incassando tutti i contributi versati più i relativi interessi maturati.
I pensionati possono aderire a Fondemain?
No. I pensionati di vecchiaia non possono aderire. Il pensionato che risulti iscritto ad un Fondo pensione non può continuare a contribuire se, dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, non ha maturato almeno 1 anno di partecipazione al Fondo.
In che cosa consiste la quota di iscrizione?
In una quota da versare solo all’atto dell’adesione (una tantum) che concorre alla copertura dei costi amministrativi del Fondo (sede, struttura organizzativa, attività degli organi statutari, spese legali, attività promozionali, ecc.).
In caso di modificazioni del mio rapporto di lavoro cosa succede?
I CCNL e lo Statuto di Fondemain prevedono che:
- in caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione totale o parziale di retribuzione, la contribuzione a Fondemain è commisurata alla retribuzione effettivamente corrisposta dalle imprese secondo le disposizioni di legge o di contratto generalmente applicate;
- in caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a Fondemain a carico delle imprese è sospesa.
Da quanto precede, si ricava la regola secondo cui il diritto a percepire il contributo aziendale sussiste in tutti i casi, e solo nei casi, in cui esiste un obbligo a carico dell’impresa di procedere all’accantonamento del TFR a favore del lavoratore dipendente, secondo quanto prevedono le disposizioni di legge o le norme contrattuali vigenti.
In tutti i casi in cui si verifica una sospensione del rapporto di lavoro permane la condizione di associato a Fondemain e il lavoratore è tenuto a corrispondere in rapporto alla retribuzione effettivamente percepita.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro cosa succede?
Il lavoratore che interrompe per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro prima del pensionamento (dimissioni o licenziamento) può:
- riscattare la propria posizione, ottenendo la liquidazione del capitale accantonato sino a quel momento con le relative rivalutazioni;
- trasferire la propria posizione ad un altro Fondo pensione di origine contrattuale, nel caso in cui vada a lavorare in altro settore in cui opera un analogo Fondo pensione negoziale;
- trasferire la propria posizione presso un Fondo pensione aperto di origine non contrattuale;
- mantenere temporaneamente la posizione, pur in assenza della contribuzione. In tale periodo il capitale presso il Fondo continua ad essere rivalutato secondo il rendimento del comparto a cui si è aderito.
Chi sono i fiscalmente a carico?
Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili).
Quali sono i costi per l’iscritto fiscalmente a carico?
La quota di iscrizione viene prelevata dal primo versamento di contribuzione. La quota associativa viene prelevata dal primo versamento di contribuzione o, in subordine, dalla posizione dell’iscritto.
Come può aderire un fiscalmente a carico?
La stampa del modulo di adesione del soggetto fiscalmente a carico può essere effettuata presso le sedi di Fondemain , presso i Servizi Previdenziali Valle d’Aosta S.p.A., presso le sedi dei soggetti eventualmente convenzionati (quali Organizzazioni Sindacali, Patronati, Associazioni dei Consumatori, ecc.).
Sono un lavoratore dipendente, si può aderire a Fondemain senza versarvi il TFR?
No. L’adesione può avvenire o con il solo versamento del TFR oppure con il versamento sia del TFR che dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferimento (opzione obbligatoria per i dipendenti pubblici).
Per aderire a Fondemain basta compilare il modulo TFR2 predisposto dal ministero?
No. Si aderisce attraverso la compilazione del modulo di adesione.
Contribuzione
Entro quale data i lavoratori dipendenti devono effettuare la scelta in merito alla destinazione del TFR?
La scelta se destinare il TFR a Fondemain ad altra forma di previdenza complementare, o se mantenerlo presso il datore di lavoro, deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di assunzione.
Il lavoratore dipendente, in caso non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR in relazione a precedenti rapporti di lavoro, deve scegliere, entro sei mesi dalla data di assunzione, se:
a) destinare il TFR a Fondemain o ad altra forma di previdenza complementare;
b) mantenerlo presso il datore di lavoro.
Quando il lavoratore si considera già occupato alla data del 28/04/1993?
Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza obbligatoria (INPS per i lavoratori del settore privato, INPDAP per i lavoratori del settore pubblico).
Se si conferisce solo il TFR ad una forma pensionistica complementare si è obbligati a versare anche il proprio contributo?
L’adesione di un lavoratore dipendente del settore privato comporta obbligatoriamente il versamento del TFR e in via opzionale quello della contribuzione a carico del lavoratore.
L’adesione di un lavoratore dipendente del settore pubblico comporta obbligatoriamente sia il versamento del TFR che quello della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Se si conferisce a Fondemain solo il TFR si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?
No. Per avere diritto al contributo del datore di lavoro si deve contribuire con un proprio versamento.
Come avviene la contribuzione al Fondo pensione?
La contribuzione al Fondo pensione si compone di tre elementi: contributi del lavoratore, contributi del datore di lavoro, TFR. Tuttavia, per i lavoratori del settore privato, è possibile aderire anche solo con il conferimento del TFR.
Se non mi iscrivo al Fondo ho diritto ad avere in busta quanto stabilito a carico del datore di lavoro nell’accordo per la previdenza complementare?
No. L’ obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo e che versano la propria contribuzione.
È possibile integrare i contributi obbligatori con una contribuzione aggiuntiva?
Sì. Il singolo lavoratore iscritto può incrementare o diminuire la misura di contribuzione a suo carico, ferma restando la quota minima prevista dagli accordi collettivi.
In quale misura il TFR è devoluto al Fondo pensione?
Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28/04/93 si prevede l’integrale destinazione del TFR al Fondo pensione. Negli altri casi le quote di TFR da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore, il quale può decidere se versare la quota minima definita dalle fonti istitutive oppure il 100% del TFR.
A chi spetta la determinazione della contribuzione dovuta nelle forme collettive?
Gli importi contributivi minimi da versare al Fondo possono essere determinati dal CCNL.
Cosa succede quando successivi accordi contrattuali stabiliscono un aumento della contribuzione?
L’aumento viene applicato automaticamente ai lavoratori già iscritti al Fondo senza che sia necessario prestare alcun consenso alla variazione intervenuta.
Per quanto tempo il lavoratore che abbia aderito al Fondo pensione è obbligato al versamento dei contributi?
L’ obbligo contributivo è legato al rapporto di lavoro e cessa al momento della risoluzione dello stesso. In continuità del rapporto di lavoro è possibile sospendere i versamenti a proprio carico. In questo caso il TFR continuerà comunque ad affluire al Fondo pensione.
Cosa succede se l’iscritto rinuncia a contribuire al Fondo pensione?
Il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, può sospendere l’obbligazione contributiva; detta rinuncia determina, altresì, la cessazione dell’obbligazione contributiva datoriale, ma non del versamento del TFR.
La posizione individuale nel Fondo è pignorabile, sequestrabile, cedibile?
In fase di accumulo, la posizione individuale non è pignorabile, né sequestrabile, né cedibile.
In caso di fallimento dell'azienda come si recuperano eventuali quote non versate al Fondo?
In caso di fallimento dell’azienda, che non ha versato la contribuzione al Fondo, il lavoratore può iscriversi al passivo attraverso una domanda al curatore fallimentare, nonché attraverso presentazione di apposita istanza, per attivare il Fondo di Garanzia di cui all’art.5 del D.Lgs. 80/92.
Chi controlla che le somme trattenute siano esatte e vengano versate a Fondemain?
Nessuno ha più interesse del lavoratore a verificare la propria posizione di previdenza complementare. Partendo da questa considerazione si è pensato ad un sistema di controlli così articolato:
- in busta paga è evidenziata la trattenuta effettuata al lavoratore;
- Fondemain ogni anno invia al lavoratore un certificato di quanto risulta versato sul suo conto, con la suddivisione degli importi fra: versamenti a carico del lavoratore, versamenti a carico del datore di lavoro e TFR destinato al Fondo Pensione.
Comunque Fondemain è in grado di verificare (trimestralmente, quando vengono effettuati i versamenti al Fondo Pensione), in maniera rapida ed efficace, la rispondenza delle somme versate e riscontrare eventuali errori od omissioni.
Se il mio datore di lavoro non versa i contributi a Fondemain cosa succede?
In caso di mancato o ritardato versamento a Fondemain le imprese sono tenute:
- al versamento della contribuzione dovuta;
- al versamento, a titolo di interessi moratori, di una somma rapportata al periodo di ritardo e calcolata in base all’eventuale incremento del valore della quota;
- al versamento, a titolo sanzionatorio, di una somma nella misura del tasso di interesse legale per l’intero periodo di ritardo.
Occorre però ricordare che l’obbligo di versamento da parte delle imprese deriva da un accordo collettivo e pertanto un eventuale contenzioso deve essere gestito come fosse un caso di mancato pagamento della retribuzione.
Esistono delle tempistiche da rispettare per i versamenti per l’iscritto fiscalmente a carico?
L’importo della contribuzione e le cadenze dei versamenti in favore dei soggetti fiscalmente a carico sono liberamente stabiliti all’atto dei versamenti stessi.
Come possono essere effettuati i versamenti per il fiscalmente a carico?
Il lavoratore aderente effettua il versamento per il soggetto fiscalmente a carico tramite bonifico bancario (vedasi facsimile predisposto dal Fondo per i lavoratori del settore privato e per i lavoratori del settore pubblico). Nella descrizione del bonifico deve essere indicato il codice fiscale dell’aderente fiscalmente a carico e la causale “XSOGGX”.
L’assegnazione delle quote sulla posizione individuale dell’aderente avviene alla prima valorizzazione utile in cui lo stesso si è reso disponibile al Fondo. In caso di tardiva o errata effettuazione del bonifico, il Fondo non garantisce la puntuale assegnazione delle quote sulla posizione individuale.
A quanto ammonta la contribuzione a favore di un fiscalmente a carico?
La misura della contribuzione è definita liberamente su base annua, variando da un minimo di euro 400,00 annui a un massimo di euro 5.164,00 annui, fatta salva la possibilità di un ulteriore incremento.
Prestazioni prima del pensionamento
È possibile chiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata?
Sì. In particolare:
- Per spese sanitarie: sempre per i lavoratori privati e dopo 8 anni di iscrizione per i lavoratori pubblici; nella misura massima del 75% del montante accumulato, per spese sanitarie a seguito di gravissime patologie e per interventi straordinari per sé e per i propri familiari di importo complessivo non inferiore a 1.000 €;
- Per acquisto o ristrutturazione prima casa: dopo 8 anni di iscrizione e nella misura massima del 75% del montante accumulato, sia per i lavoratori privati che per i dipendenti pubblici, per l’acquisto della prima casa per sé e per i figli o per la realizzazione nella casa di abitazione di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria di importo complessivo non inferiore a 5.000 €;
- Per ulteriori necessità lavoratori privati: solo per i lavoratori del settore privato, decorsi 8 anni di iscrizione e nella misura massima del 30% del montante accumulato;
- Per congedi dei lavoratori pubblici: solo per i lavoratori pubblici, decorsi 8 anni di iscrizione e nella misura massima del 30% del montante accumulato, per spese connesse alla fruizione di congedi relativi a periodi di formazione o congedi parentali.
In costanza dei requisiti di partecipazione, quando è possibile trasferire la posizione individuale?
La facoltà di trasferimento della posizione individuale dell’iscritto, presso un altro strumento previdenziale, può avvenire:
- in qualsiasi momento a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (dimissioni, licenziamento, passaggio a dirigente, trasferimento della sede di lavoro fuori dalla regione, mobilità, fallimento, ecc.);
- in costanza dei requisiti di partecipazione (trasferimento volontario), dopo almeno due anni (per i lavoratori del settore privato) e tre anni (per i lavoratori del settore pubblico), di permanenza presso il Fondo
In costanza del rapporto di lavoro posso riscattare la mia posizione individuale?
Il riscatto della posizione in costanza del rapporto di lavoro non è possibile. Il lavoratore del settore privato ha diritto al riscatto (liquidazione di tutto il capitale maturato) solo in caso di: perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, invalidità permanente che comporti una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3, della cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per oltre 48 mesi.
Il lavoratore del settore pubblico ha diritto al riscatto solo in caso di: cessazione del rapporto di lavoro; trasferimento della sede di lavoro all’esterno della Regione Autonoma Valle d’Aosta; pensionamento senza aver maturato i requisiti per le prestazioni pensionistiche complementari.
Cos'è la prestazione pensionistica "in via anticipata"?
È il diritto, riservato ai dipendenti privati iscritti al Fondo da almeno 5 anni, di accedere alla pensione in forma di rendita, con 5 anni di anticipo rispetto all’età stabilita per la pensione di vecchiaia obbligatoria, ma solo nel caso in cui si verifichi un periodo di inoccupazione superiore ai 48 mesi o un’invalidità permanente.
Cosa succede nel caso in cui il lavoratore iscritto ad una forma di previdenza pensionistica complementare muoia prima di aver maturato i requisiti di accesso alle prestazioni?
In caso di decesso prima del pensionamento, per i lavoratori del settore privato, la posizione individuale sarà versata ad eventuali beneficiari designati dall’aderente o agli eredi. In mancanza di entrambe le figure, la posizione resterà acquisita al Fondo.
Per i lavoratori del settore pubblico, invece, la posizione individuale sarà versata, nell’ordine, al coniuge oppure ai figli oppure, se già viventi a carico dell’aderente, ai genitori. In mancanza di tali soggetti e di diverse disposizioni, la posizione resterà acquisita al Fondo.
Cosa succede al lavoratore in caso di mobilità?
Nel caso in cui il lavoratore lasci il suo posto di lavoro per un altro potrà sfruttare una delle seguenti alternative:
- trasferire la propria posizione individuale al nuovo fondo pensione contrattuale (ove esistesse),
- trasferire la propria posizione individuale ad un fondo aperto,
- lasciare la sua posizione “latente” nel fondo pensione originario (cfr. licenziamento o dimissioni) e attendere il raggiungimento dei requisiti di partecipazione, che gli consentono di percepire le prestazioni pensionistiche.
Posso designare più beneficiari della mia rendita pensionistica?
Sì. Ovviamente l’entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all’età dei beneficiari che verranno effettivamente designati.
Cosa succede quando il lavoratore iscritto al Fondo perde i requisiti di partecipazione?
La perdita dei requisiti di partecipazione può originare da diverse situazioni (dimissioni, licenziamento, passaggio a dirigente, trasferimento della sede di lavoro fuori dalla Regione, mobilità, fallimento, ecc.).
L’iscritto al Fondo pensione può:
- trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale abbia diritto di accesso;
- riscattare la posizione individuale.
Se ho riscattato la posizione, posso riscrivermi al Fondo?
Sì.
Cosa si intende con i termini “prima casa di abitazione"?
Si intende la casa centro degli interessi dell’iscritto, ovvero di un suo figlio, destinata a dimora abituale (ossia dove si ha o intende trasferire la propria residenza).
La casa per la quale si richiede l’anticipazione deve essere ubicata in Italia?
Non necessariamente. La casa può essere ubicata anche all’estero purché l’immobile sia di proprietà dell’iscritto o dei suoi figli e che sia destinato dagli stessi soggetti a loro residenza o dimora abituale.
In caso di esodo incentivato l’iscritto al Fondo pensione può richiedere il riscatto?
Gli iscritti ai Fondi pensione che aderiscono agli accordi di esodo incentivato possono esercitare la facoltà di riscatto parziale. In termini fiscali è previsto il regime agevolato (tassazione al 15% che scende di 0,3% ogni anno a partire dal sedicesimo anno di partecipazione fino ad un massimo di 6 punti.).
In caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico posso riscattare dal Fondo pensione?
No, non è ammissibile il riscatto in tale situazione ma può mantenere la posizione o trasferire la stessa verso un altro Fondo pensione.
L’ iscritto fiscalmente a carico può richiedere l’anticipazione dal Fondo pensione?
Si, può farlo. I requisiti sono gli stessi degli altri iscritti.
In caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro che non sia associato al Fondo, che cosa può fare l’iscritto ex-fiscalmente a carico?
All’iscritto, che deve comunicare la perdita del suo status, sono riconosciute diverse opzioni:
- il mantenimento della posizione presso il Fondo con o senza prosecuzione della contribuzione individuale o piena/collettiva,
- il trasferimento della posizione alla forma pensionistica collettiva di riferimento per la nuova attività lavorativa
- il trasferimento, se sono decorsi almeno due anni di partecipazione, ad una forma pensionistica ad adesione individuale.
Prestazioni al pensionamento
Quali prestazioni offre Fondemain ?
Fondemain eroga le seguenti prestazioni pensionistiche:
a) pensione complementare di vecchiaia, che si raggiunge al compimento dell’età pensionabile prevista nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria, con un minimo di 5 anni di permanenza nel Fondo;
b) pensione complementare di anzianità, solo per i lavoratori del settore pubblico, che si raggiunge solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa, con un minimo di 15 anni di permanenza nel Fondo e ad una età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio.
Quale prestazione è possibile ottenere al momento del pensionamento?
Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione:
- il capitale
- la rendita
Il lavoratore, che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica (di vecchiaia o di anzianità), può richiederne la liquidazione in forma di capitale, fino al 50% del montante, o in rendita.
La prestazione può essere percepita al 100% sotto forma di capitale se:
a) l’importo derivante dalla conversione del 70% (per il settore privato) o il 50% (per il settore pubblico), del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale,
b) nel caso di lavoratore “vecchio iscritto”, ossia un dipendente proveniente da un Fondo pensione preesistente ed iscritto al Fondo prima del 28/4/1993, che trasferisce la sua posizione al Fondo
c) al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l’iscritto al Fondo pensione non abbia ancora maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche
Come avviene il calcolo della rendita?
La “trasformazione” del capitale in una rendita avviene applicando i cosiddetti “coefficienti di conversione” che tengono conto dell’andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. Più alta sarà l’età al pensionamento e il capitale accumulato, maggiore sarà l’entità della rendita.
Esiste solo una tipologia di rendita o posso scegliere tra più opzioni?
Esistono diverse opzioni di rendita tra le quali scegliere la più adatta alle proprie esigenze:
- Rendita vitalizia semplice
- Rendita reversibile
- Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia
- Rendita con restituzione del capitale residuo
- Rendita con raddoppio dell’importo in caso di perdita dell’autosufficienza
Si può scegliere esclusivamente una sola delle tipologie proposte.
In che cosa consiste la rendita vitalizia semplice?
La rendita vitalizia semplice viene corrisposta dal momento in cui l’aderente va in pensione fino alla sua morte.
In che cosa consiste la rendita reversibile?
La rendita reversibile viene corrisposta finché l’aderente è in vita e, in seguito, al beneficiario da esso indicato, se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest’ultimo. Si sottolinea come l’importo della rendita varia in base all’età del beneficiario designato per la reversibilità: più esso sarà giovane, minore sarà l’importo della rendita erogata.
In che cosa consiste la rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia?
La rendita certa per 5/10 anni e poi vitalizia viene corrisposta al pensionato o in caso di decesso ai beneficiari designati per il numero di anni stabiliti dall’aderente stesso. Al termine di questo periodo la rendita si trasforma in vitalizia, nel caso in cui il pensionato sia ancora in vita, si estingue, nel caso in cui sia deceduto.
In che cosa consiste la rendita con restituzione del capitale residuo?
La rendita con restituzione del capitale residuo viene corrisposta all’aderente finché è in vita. Al momento del suo decesso viene versato, ai beneficiari designati o agli eredi, il capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico.
Il capitale residuo sarà pari all’importo maturato trasformato in rendita al netto delle rate di rendita già riscosse.
Quando matura il diritto alle prestazioni pensionistiche complementari?
Il diritto si matura se si è in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio e si è iscritti da almeno 5 anni al Fondo.
La pensione erogata da Fondemain è rivalutabile?
Il lavoratore che ha maturato il diritto alle prestazioni, al momento della cessazione dell’attività lavorativa può optare per la liquidazione di quanto accantonato sotto forma di rendita vitalizia, oppure può richiedere che al massimo il 50% del maturato gli venga liquidato sotto forma di capitale “una tantum”.
La rendita vitalizia è rivalutata (cioè aumenta di valore), di anno in anno, secondo il rendimento ottenuto dalla gestione speciale della compagnia di assicurazione a cui è affidata l’erogazione delle rendite.
Naturalmente la rivalutazione riguarda anche le rendite reversibili.
Cosa succede in caso di decesso dopo il pensionamento?
Al momento del pensionamento il lavoratore iscritto a Fondemain deve decidere se richiedere la reversibilità della rendita. Se non chiede la reversibilità, la rendita gli sarà erogata vita naturale durante e cesserà con il suo decesso.
Qualora, invece, l’iscritto richieda la reversibilità a favore di un altro beneficiario, la rendita dal momento del decesso sarà pagata al secondo beneficiario.
In termini generali, l’importo della rendita dipende dalla speranza di vita del soggetto beneficiario calcolata secondo criteri attuariali.
Comparti di investimento
Chi gestisce le risorse di Fondemain?
Per espressa previsione statutaria Fondemain non può gestire direttamente le proprie risorse. Ciò significa che il Consiglio di Amministrazione del Fondo deve necessariamente avvalersi di Gestori professionali con determinate caratteristiche (banche, assicurazioni, SIM, fondi comuni d’investimento) scelti con criteri di trasparenza tra diversi soggetti messi in concorrenza tra di loro. Infatti, la scelta dei gestori avverrà tramite una gara pubblica.
Come sono gestite le risorse di Fondemain?
Le risorse di Fondemain sono gestite secondo rigorosi criteri di prudenza in quanto il suo scopo esclusivo è di erogare trattamenti pensionistici complementari. Fondemain non ha finalità speculative.
L’attività di gestione deve essere ispirata ai seguenti criteri:
- diversificazione degli investimenti;
- efficiente gestione del portafoglio;
- diversificazione del rischio;
- contenimento dei costi;
- massimizzazione dei rendimenti.
Cosa succede se fallisce il gestore di Fondemain?
Occorre considerare che per espressa disposizione di legge:
- il patrimonio che Fondemain affida al gestore resta sempre e comunque nella titolarità di Fondemain, in quanto si configura giuridicamente come un patrimonio separato ed autonomo: ciò significa che anche in caso di fallimento del gestore il patrimonio gestito per conto del Fondo non rientra nell’attivo fallimentare e quindi non è interessato dalla procedura fallimentare o concorsuale relativa al gestore;
- il patrimonio affidato in gestione non è consegnato materialmente al gestore ma alla banca depositaria che certifica, sotto la propria responsabilità, l’esistenza e la consistenza del patrimonio di Fondemain che resta comunque autonomo e separato rispetto al patrimonio della banca depositaria.
Inoltre occorre considerare che è molto probabile che il Fondo abbia più di un gestore ed è certo che tutti i gestori prescelti devono rispondere a requisiti di solidità, professionalità e di dimensionamento tali da mettere Fondemain al riparo da sgradite sorprese.
Può fallire Fondemain?
Fondemain non può fallire, sia perché la legge espressamente esclude che un Fondo pensione possa fallire sia perché è gestito con la tecnica della capitalizzazione: ciò significa che Fondemain assume impegni, in termini di prestazioni pensionistiche, nei confronti dei lavoratori iscritti solo ed esclusivamente nei limiti del patrimonio effettivamente esistente. Non sono possibili, quindi, squilibri gestionali per quanto concerne il patrimonio destinato alle prestazioni.
Qual è il regime fiscale dei rendimenti maturati dal Fondo?
I rendimenti maturati sono tassati con un’aliquota agevolata del 20%, ma per i rendimenti derivanti da titoli pubblici italiani o da quelli ad essi equiparati, è prevista un’aliquota pari al 12,50%. Pertanto, la tassazione complessiva dipenderà dall’incidenza delle fonti di rendimento.
Ad esempio, ipotizzando un rendimento del 5%, di cui il 40% derivante da investimenti in titoli di stato ed il restante 60% da altri titoli, il prelievo fiscale complessivo sarebbe del 17% (12,50%x40% + 20%x60%).
In quale linea vengono investite le risorse dei soggetti fiscalmente a carico?
I contributi saranno investiti nel comparto scelto al momento dell’adesione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico. È facoltà del soggetto fiscalmente a carico modificare successivamente la linea di investimento (switch) alle stesse condizioni e modalità previste per i lavoratori iscritti al Fondo.