Vantaggi per i datori di lavoro
Il legislatore italiano ha introdotto diverse agevolazioni fiscali e contributive a favore delle aziende per compensare il versamento del TFR alle forme di previdenza complementare.
Misure di compensazione previste dall’art. 10 del D.Lgs. 252/2005
Tre principali agevolazioni:
Deducibilità fiscale dal reddito d’impresa
L’azienda può dedurre dal proprio reddito un importo pari al 4% del TFR destinato annualmente alla previdenza complementare (la percentuale sale al 6% per le imprese con fino a 50 dipendenti).
Esonero dall’obbligo di contribuzione al Fondo di garanzia gestito dall’INPS
L’impresa è esonerata dal versamento del contributo previsto dall’art. 2 della Legge 297/1982 (pari allo 0,20% della retribuzione annua), in misura proporzionale alla quota di TFR conferita alle forme pensionistiche complementari.
Riduzione dei cd. “oneri impropri”
È prevista una misura compensativa rivolta alla diminuzione del costo del lavoro, ovverosia l’esonero dal pagamento dei contributi sociali alla Gestione prestazioni temporanee INPS, nella misura dello 0,28% della RAL di ogni lavoratore.
Ulteriore vantaggio: mancata rivalutazione del TFR
Oltre alle suddette agevolazioni, le aziende beneficiano anche del fatto che il TFR conferito ai fondi pensione non deve essere rivalutato secondo il meccanismo dell’art. 2120 c.c. (1,5% + 75% dell’indice dei prezzi al consumo).
Deducibilità fiscale e contribuzione agevolata sui contributi aziendali a FONDEMAIN
Se l’azienda versa a FONDEMAIN anche un contributo a proprio carico – previsto dal CCNL applicato o da accordi aziendali – si applicano ulteriori vantaggi:
- l’importo è interamente deducibile perché rappresenta un costo aziendale;
- non si applica la contribuzione INPS ordinaria (generalmente del 23,81%) ma il cd. contributo di solidarietà del 10% sui versamenti destinati alla previdenza complementare.